IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 29 aprile 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
  1.  Il  presente  decreto,  nel  rispetto  dell'articolo  117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma
ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38,
con  particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c),  h),  i),  u),  z),  aa),  bb),  cc), dd) e gg), e a tale fine e'
riferito  al  sistema  pesca,  comprendente  l'acquacoltura,  in  cui
l'integrazione  tra  le  misure  di tutela delle risorse acquatiche e
dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali,
deve essere basata su criteri di sostenibilita'.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo
          2003, n. 38:
              «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del   Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  abbia  per  oggetto anche l'esame di progetti regionali
          rilevanti   ai   fini   della   tutela  della  concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  si  applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
          fini  dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e
          delle   regioni   o  concorrenti,  con  previsione  di  uno
          specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
          1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui   all'art.   9   del  regolamento  n.  178/2002/CE  del
          28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita',  all'etichettatura  e  alla pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita',  differenziate  per filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento  n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni
          alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi', la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa)  rivedere  la  definizione della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb)  ridurre,  anche  utilizzando le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma  3,  del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli 123,  164,  da  169 a 179, e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc)   assicurare,   in   coerenza  con  le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd)    individuare    idonee   misure   tecniche   di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff)     definire    e    regolamentare    l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg)   dettare   i   principi   fondamentali   per  la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh)  adeguare  la normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge
          5 marzo 2001, n. 57:
              «Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura). - 1.  Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire    un   costante   miglioramento   della
          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa.».
              «Art.    8   (Principi   e   criteri   direttivi). - 1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere   a),   b),  c),  l)  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa)  introduzione di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb)    creare   le   condizioni   atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc)  coordinamento  dei  mezzi finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd)  semplificazione  delle  norme  e delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee)   previsione   di  apposite  convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.».
              - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
          «Orientamento  e  modernizzazione del settore della pesca e
          dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57.».
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Il  testo  dell'art.  1, comma 2, della legge 7 marzo
          2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.